Nuove regole in arrivo dal Garante della privacy sulla patente a punti, i pc aziendali e il wi-fi.

PATENTI DI GUIDA – Per quanto riguarda la patente, negli estratti cronologici inviati agli automobilisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà indicare tutte le attribuzioni o decurtazioni di punteggio, in modo che l’automobilista possa conoscere nel dettaglio tutte le variazioni relative ai punti. Il ministero, inoltre, dovrà garantire all’automobilista che lo richiede la conoscibilità, nel dettaglio e cronologicamente, di tutte la variazioni riferite agli eventi passati. Infine, dovrà assicurare informazioni complete e dettagliate anche nella consultazione online attraverso il “portale dell’automobilista”. Il garante ha concesso sei mesi di tempo per applicare queste direttive e mettersi in regola. Dagli accertamenti svolti infatti è emerso che sia le comunicazioni trasmesse dal ministero al reclamante, sia le informazioni consultabili online non riportano tutte le operazioni effettuate nel tempo. Così facendo il ministero ha operato in modo non conforme al codice della privacy, il quale prevede che i dati personali siano trattati secondo correttezza, esatti, se necessario aggiornati e che anche la gestione di banche dati pubbliche da parte della p.a. avvenga nel rispetto degli stessi principi.

PC AZIENDALI – Una società non può controllare il contenuto del personal computer di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore. Questa la decisione del Garante sul ricorso presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda. L’uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell’accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati. Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l’altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un’idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo. Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l’autorità giudiziaria a valutare l’utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.

WI-FI I pubblici esercizi possono mettere a disposizione dei loro clienti la connessione wi-fi libera e/o terminali per navigare su internet. Il Garante ha così confermato l’interpretazione della Fipe-federazione italiana pubblici esercizi sull’utilizzo della rete. A sollevare la questione, spiega la Fipe, erano stati provider che forniscono programmi di archiviazione. In base alla loro interpretazione della legge, i bar e i ristoranti avrebbero avuto l’obbligo di registrare i dati degli utenti e sarebbero stati ritenuti co-responsabili dei siti visitati dai clienti. L’interpretazione fornita dall’Autorità garante solleva invece i gestori dei locali da qualsiasi responsabilità e ribadisce come i dati personali dei clienti non possano essere usati senza apposito consenso.

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